amministrazione trasparente

«L’Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia.

La quota di iscrizione all’Ordine è fissata sulla base della stima delle le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della struttura “Ordine” e tenendo conto della quota obbligatoriamente da conferire al Consiglio Nazionale – rif. Circolare CNAPPC n. 129 del 30/11/2016 “Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale”.

L’importo dei contributi da richiedere ai loro membri, deliberato dal Consiglio Direttivo prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione, per costituirne presupposto, è poi determinati dagli Iscritti in sede assembleare. Dunque, il contributo annuale che gli Iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell’art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

  • una quota di competenza dell’Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l’iscrizione all’Albo e forma primaria di finanziamento dell’Ordine;
  • una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All’art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli Ordini professionali.

In base a tale disposizione di legge, in data 21 gennaio 2015 è stato approvato il Regolamento Unico Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni e, di conseguenza, è stato approvato un primo Piano Triennale di prevenzione della Corruzione – rif. Delibera CNAPPC del 1° luglio 2015.

Successivamente, a seguito delle modifiche normative di cui al D.L.gs 97/2016 (in GURI n. 132 del 8/6/2016), introdotte a modifica ed integrazione del D.Lgs. 33/2013, il Presidente dell’A.N.AC. con il Comunicato del 6 luglio 2016 ha differito gli adempimenti previsti per gli Ordini professionali, al 23 dicembre 2016.
Sempre nel Luglio 2016, ANAC ha specificato che a decorrere dall’agosto dello stesso anno ed in attesa di specifiche ed ulteriori Linee Guida assunte dall’Autorità volte alla precisazione delle indicazioni per l’assolvimento della normativa in questione: il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità dell’Ordine avrebbe dovuto assumere determinazioni compatibili con quanto descritto alla Parte Speciale, Capitolo III del Piano Nazionale Anticorruzione, espressamente dedicata a Ordini e Collegi Professionali – rif. Approvazione PNA del 6 luglio 2016.

In particolare, dunque, la norma prescrive che da parte degli Ordini dovranno essere assunte determinazioni relativa alle tre macro-aree “a più elevato rischio di corruzione” individuate dallo strumento nazionale, come segue riassunte:

  • formazione professionale continua;
  • attività amministrativa dell’Ente relativa alla adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali;
  • indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi, ovvero tutte le ipotesi in cui gli Ordini e i Collegi Professionali sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di Professionisti ai quali conferire Incarichi.

Restano fuori da questa prima individuazione, effettuata dal Piano Nazionale Anticorruzione, le attività di applicazione del Codice Deontologico – di competenza del Consiglio di Disciplina.

Restano fuori da questa prima individuazione, effettuata dal Piano Nazionale Anticorruzione, le attività collegate ad azioni ed iniziative svolte dagli Ordini e dai Collegi Professionali intraprese per volontà politica, ma non assegnate alla competenza dell’Ente da norme ed atti di indirizzo nazionale (come ad esempio: le modalità di attivazione di servizi rivolti agli Iscritti, l’attività di monitoraggio Bandi per Servizi di Architettura e Ingegneria o Concorsi di Idee, l’organizzazione di eventi culturali, le attività di rappresentanza della professione condotte a livello politico-istituzionale, ecc).
Tale presupposto lascia ai singoli Ordini e Collegi la facoltà-sensibilità di prevedere ulteriori e specifiche Aree di Rischio, nel rispetto del proprio quadro di assetto organizzativo e della natura ed obiettivo della normativa nazionale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione».

Gli Oneri per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione sono a carico degli Iscritti all’Ordine territoriale e gravano sulla Quota di Iscrizione.


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