DPCM 8 Marzo 2020: prime disposizioni, chiarimenti e modulistica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020, denominato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

 

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del suddetto Decreto, dispone:

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”

 

A specifica delle disposizioni definite al suddetto testo, si richiamano i contenuti dell’ Ordinanza “Ocdpc n.646” dell’8marzo 2020, denominata “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”.

In particolare il provvedimento, composto da un solo Articolo, dispone che:

” 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.
2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.” 

 

Modello per Autocertificazione – formato .PDF  | Rimosso in quanto superato

Modello per Autocertificazione – formato .DOC |  Rimosso in quanto superato

I Modelli di Autocertificazione sopra indicati rispondono ai requisiti di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 08/03/2020.

 

“Sintesi delle misure di cautela previste dal DPCM 8 marzo 2020”, che toccano l’Attività Professionale: AGGIORNAMENTO

 

Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute. Non c’è quindi un divieto assoluto di movimento, ma c’è la necessità di motivarlo, quindi si parla di una ridotta mobilità.
In caso di ricorso alla presente opzione sarà necessario utilizzare il Modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, scaricabile al presente link. Nella compilazione del Modulo si suggerisce di indicare espliciti riferimenti all’incarico professionale in corso di svolgimento.
Il lavoro da casa, là dove possibile, è praticabile anche in assenza di accordi contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore. Ove possibile, si raccomanda ai datori di lavori di favorire la fruizione di congedi ordinari o ferie.
Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado, degli asili e degli Atenei. La presente disposizione riguarda anche la sospensione di ogni evento/attività formativa di tipo frontale, mentre è consentita la formazione a distanza (FAD) sia sincrona che asincrona.
Sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.
Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.
Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone.
Attenzione!
In mancanza di una prescrizione esplicita, lo Scrivente Ordine ritiene che la presente disposizione si intende applicabile anche per la gestione degli accessi all’interno degli Studi Professionali e i Luoghi di lavoro in generale, soprattutto per la parte relativa alle distanze minime da mantenere “da e tra le persone”.
Si raccomanda pertanto agli Iscritti di prestare particolare attenzione all’organizzazione delle proprie attività e dei momenti di interazione con Committenti, Collaboratori e Imprese (anche in cantiere).
Le suddette disposizioni sono valide fino al 3 aprile in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti.