SANZIONI DISCIPLINARI PER MANCATA ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

VIOLAZIONE OBBLIGHI FORMATIVI

Come noto, è in vigore dal 1° gennaio 2014 l’obbligo di acquisire almeno 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio formativo (2014-2016) di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche. Il triennio è in scadenza il 31 dicembre 2016 e la violazione dell’obbligo comporterà la segnalazione d’ufficio al Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha recentemente stabilito le sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.
Il nuovo comma 2) dell’art. 9 del Codice Deontologico specifica che il mancato raggiungimento dei CFP fino al 20% (12 CFP su 60 CFP) determina la sanzione della CENSURA, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della SOSPENSIONE nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.

Si rammenta che, per essere in regola, è necessario in ogni caso acquisire i CFP richiesti sui temi delle discipline ordinistiche.

Alcuni esempi di applicazione delle sanzioni tratte dal sito dell’Ordine Architetti PPC di Milano:

Ricordiamo che sulla Piattaforma Im@teria è possibile verificare la propria posizione rispetto all’obbligo formativo oltre che autocertificare, nei casi previsti, l’acquisizione di cfp conseguenti ad altre attività svolte.

In caso di mancato/incompleto conseguimento dei CFP stabiliti, sarà possibile regolarizzare la propria posizione mediante “ravvedimento operoso”, nel termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza triennale. (30/06/2017).

Si ricorda che il procedimento disciplinare della sospensione implica automaticamente la temporanea cancellazione da Inarcassa.